IL TRIBUNALE Premesso che con ricorso al pretore del lavoro di Bolzano dd. 6 novembre 1981 la S.n.c. Garage Plose proponeva opposizione evverso la ingiunzione di pagamento della somma di L. 13.393.400 in favore dell'I.N.P.S., a titolo di contributi e sanzioni civili, emessa nei confronti della medesima S.n.c. il 26 settembre 1981 e fondata sulla perdita della qualifica di societa' artigiana per supero del numero massimo dei dipendenti; che la societa' opponente assumeva la inapplicabilita' della normativa statale (legge n. 860/1/956) per avere la provincia autonoma di Bolzano potesta' normativa esclusiva in materia di artigianato, ed in quanto la normativa provinciale (legge n. 7/1956, legge n. 3/1981) non contemplava il limite numerico di cui alla legge statale; che nel costituirsi in giudizio l'I.N.P.S. eccepiva la natura meramente dichiarativa e non costitutiva dell'iscrizione della societa' negli albi degli artigiani in base alla legislazione provinciale; che con sentenza n. 427/1982 il pretore respingeva l'opposizione che veniva invece accolta dal tribunale di Bolzano, su appello della S.n.c. Garge Plose, con sentenza n. 1431/1983; che avverso tale ultimo provvedimento proponeva ricorso alla Corte di cassazione l'I.N.P.S.; che con sentenza n. 7020/1986 la Corte, accogliendo il ricorso, cassava l'impugnata sentenza rinviando le parti per un nuovo giudizio davanti a questo tribunale; che la Corte assumeva a fondamento della propria decisione la non estensibilita' della normativa provinciale in tema di artigianato al settore provinciale, fondando su tale interpretazione limitativa della legge provinciale la compatibilita' della stessa con l'ordinamento costituzionale; Premesso altresi' che con ricorso dd. 5 settembre 1987 l'I.N.P.S. ha provveduto a riassumere davanti a questo tribunale il procedimento e che la S.n.c. Garage Plose vi si e' ritualmente costituita; Letti gli atti processuali e udite le parti in pubblica udienza; Il collegio; OSSERVA QUANTO SEGUE Con decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 358, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, si stabilisce (art. 5 nono comma) ad interpretazione dell'art. 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalla provincia autonoma avente competenza primaria in materia di artigianato fa stato a tutti gli effetti ivi compresa la definizione dell'impresa a fini previdenziali. Prescindendosi in questa sede da ogni valutazione sullo scofinamento, che in base alle suddette leggi statali, viene realizzato dalla normativa provinciale in un settore, quello previdenziale, riservato al legislatore nazionale nonche' al contrasto in cui tale normativa pare farsi rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento statale, va comunque rilevata la disparita' di trattamento che, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, le suddette leggi statali attuano fra i cittadini. Non pare infatti giustificabile che per il solo fatto di risiedere nella provincia autonoma e di gestire ivi la propria impresa, i cittadini di quella provincia vengano a fruire, attraverso il diverso parametro di valutazione sul carattere artigiano dell'impresa, stabilito dalla norma locale, di cospicui benefici previdenziali, a differenza dei cittadini residenti nel resto dello Stato che versano nelle stesse condizioni. Ne' puo' ragionevolmente assumersi una diversita' di situazioni, come tale suscettibile di differenziata regolamentazione, fra i titolari di imprese aventi analoghe caratteristiche ed egual numero di dipendenti in relazione alla loro sola differente collocazione geografica. Peraltro tale disuguaglianza non puo' trovare fondamento nell'autonoma potesta' legislativa e regolamentare della provincia di Bolzano, atteso che, come detto, la materia previdenziale non rientra nell'ambito di tale potesta'. Il diverso trattamento non appare viceversa censurabile con riferimento allo stretto ambito del settore artigianale ed in questi limiti e' certamente consentito alla provincia di Bolzano di stabilire con legge diversi requisiti per l'iscrizione delle imprese negli albi artigiani: correlativamente non puo' censurarsi sotto il profilo costituzionale la legge nazionale laddove riconosce tale potesta' e conferisce valore costitutivo al riconoscimento della qualifica artigianale in base all'iscrizione negli albi. Tutto questo discorda infatti dalla competenza legislativa primaria riconosciuta alla provincia di Bolzano. La legge statale appare censurabile di incostituzionalita' laddove estende gli effetti di tale diversa regolamentazione anche al settore previdenziale, in un ambito cioe' sottratto alla competenza legislativa di quella provincia autonoma, creando nel contempo un'evidente situazione di disuguaglianza tra situazioni oggettivamente identiche. La questione della legittimita' costituzionale degli artt. 5, nono comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, in relazione all'art. 3 della Costituzione, non appare pertanto manifestamente infondata, mentre indubbia e' la sua rilevanza in ordine alla decisione della presente vertenza.